Art. 3.
(Modifiche agli articoli 266 e 266-bis del codice di procedura penale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo in qualunque modo l'attività criminosa. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata o di terrorismo ovvero per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter, commi secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, e da eseguire anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa».

      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Alle intercettazioni indicate nel comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche».